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Inviato da avatar Alessio Casagrande il 21-10-2011 alle 15:42

Dopo la lezione di Mercoledì incuriosito dal discorso della pubblicazione con consenso o meno di una persona,  ho provato a cercare la legge che spiega il tutto.

Ho trovato i due seguenti articoli che come diceva Luca dicono che se una persona è considerata con un certo tipo di notorietà, si può pubblicare una sua foto, altrimenti ci vuole il consenso...

 

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

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